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Registrazione dei contratti in locazione

COME E QUANDO REGISTRARE IL CONTRATTO

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l'ammontare del canone pattuito.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell'anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto, a prescindere dall'importo del canone.

Sono obbligati a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati.
Per le scritture private non autenticate sono obbligate invece le parti contraenti.

Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione che il versamento dell'imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti.
Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali.

Le modalità  di registrazione del contratto di affitto o di locazione di un immobile sono sostanzialmente due:

Modalità  telematica (con il contestuale pagamento on line dell'imposta di registro), obbligatoria solo per i possessori di oltre 100 immobili. Il sistema è sicuro in quanto i dati sono nascosti e sono leggibili solo dall'Agenzia delle Entrate.

Modalità  cartacea recandosi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dopo avere effettuato il pagamento dell'imposta di registro presso uno sportello bancario o postale.



COME SI VERSA L'IMPOSTA DI REGISTRO

A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcolare l'imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale.

L'imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.

Solo nel caso in cui si è tenuti o si preferisce utilizzare le modalità  telematiche di registrazione, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento dell'imposta puಠavvenire, alternativamente:

di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità , applicando il 2 per cento a ciascuna annualità  e tenendo conto degli aumenti ISTAT;

in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il 2 per cento all'importo pattuito per l'intera durata del contratto.

La riduzione sui versamenti pluriennali
Se si effettua il versamento in unica soluzione spetta uno sconto sull'imposta dovuta pari alla metà  del tasso d'interesse legale (2,50 per cento dal 1° gennaio 2004) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

Pertanto, la riduzione, come rappresentato nella tabella che segue, aumenta con l'aumentare degli anni di durata del contratto.

A) DURATA DEL CONTRATTO (ANNI)
B) TASSO APPLICABILE (1/2 DEL2,5%)
SCONTO ( A X B )
2
1,25%
2,50%
3
1,25%
3,75%
4
1,25%
5,00%
5
1,25%
6,25%
6
1,25%
7,50%
7
1,25%
8,75%
8
1,25%
10,00%
9
1,25%
11,25%
10
1,25%
12,50%


Per chi sceglie di versare l'imposta di registro in unica soluzione, calcolandola sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto, l'imposta non puಠcomunque essere inferiore a 67 euro; per chi sceglie, invece, il versamento annuale, solo l'imposta per le annualità  successive puಠessere di importo inferiore a 67 euro.