id consiglio Omessa registrazione - Abitare 90
Page Loader

Locazione > Omessa registrazione

Omessa registrazione

LE SANZIONI PREVISTE

L'omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro sono delle violazioni di carattere fiscale e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative.

OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO:

comporta, oltre all'obbligo di versare l'imposta di registro evasa, l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo puಠvariare dal 120 % al 240 % dell'imposta dovuta.

PARZIALE OCCULTAMENTO DEL CANONE PATTUITO:

quando si occulta parzialmente il corrispettivo pattuito, oltre all'accertamento dell'imposta evasa, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare puಠvariare dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta.

TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SU ANNUALITà€ SUCCESSIVE:

comporta l'applicazione di una sanzione del 30 % dell'imposta versata in ritardo.

All'imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo.


ERRONEA INDICAZIONE DEI DATI
Il contribuente che, per errore, indica sul modello di pagamento F23 un "codice tributo" o un "codice ufficio" non esatto, non è sanzionato se pone rimedio alla inesattezza.


PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Per favorire la registrazione dei contratti di locazione con il reale importo pattuito, e non per un importo inferiore, la normativa prevede che gli uffici finanziari non possono procedere all'accertamento nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, dichiarano un canone almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile.
Per le annualità  successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alla sanzione per la mancata registrazione, si presume l'esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso salvo documentata prova contraria.

Quale importo del canone su cui pagare l'imposta, si presume il 10 % del valore catastale dell'immobile.


COME METTERSI IN REGOLA: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il "ravvedimento operoso" è un istituto che consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell'applicazione delle norme tributarie.
In base al tipo di violazione commessa, versando l'eventuale imposta dovuta si puಠusufruire, a seconda dei casi, della riduzione o dell'annullamento delle sanzioni.

La regolarizzazione avviene proprio con il pagamento:

delle somme dovute a titolo di imposta;

della sanzione amministrativa (comunque ridotta);

degli interessi di mora, calcolati giornalmente al tasso legale annuo.

Non si puಠricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già  contestata dall'ufficio e, comunque, quando siano già  iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.


TARDIVA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione puಠessere regolarizzata:

entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 15 % (1/8 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione;

entro un anno dal termine di scadenza previsto, purchà© vengano versate sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta del 24 % (1/5 di 120%) dell'imposta dovuta o dell'imposta in misura fissa e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.

TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, di un pagamento d'imposta dovuto, occorre versare, oltre all'imposta non pagata:

una sanzione del 3,75 % dell'imposta dovuta (1/8 del 30 %) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria;

una sanzione del 6 % dell'imposta dovuta (1/5 del 30 %) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.