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Imposta di registro contratti locazione

La tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell'imposta di registro, varia a seconda della tipologia di immobile.

a) immobili ad uso abitativo;

b) immobili strumentali;

c) fondi rustici.


A) IMMOBILI AD USO ABITATIVO

L'imposta di registro è del 2 % del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità .

Stesso trattamento vale per la locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato e alla locazione degli altri immobili, fatta eccezione, come riportato di seguito, per gli immobili strumentali per natura.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino, mentre è dovuta, nella misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione.


B) IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA

Sono quegli immobili strumentali per natura quelli che, per legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica, questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.
Tra questi ci sono: gli uffici e gli studi, i negozi e le botteghe, i magazzini sotterranei per depositi e derrate.

Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità  dell'Iva.
L'aliquota dell'1 per cento si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità  di soggetti Iva.

Se il locatore non è soggetto all'imposizione dell'Iva, la locazione è comunque assoggettata all'imposta di registro con l'aliquota del 2 % prevista in via ordinaria per le locazioni.


C) FONDI RUSTICI

I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In questo caso l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50 %) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità ) dichiarati nella denuncia e non puಠessere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Se uno o più contratti vengono registrati senza ricorrere alle modalità  della denuncia annuale, l'imposta di registro si applica per ogni annualità  a ciascun contratto presentato per la registrazione, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.


L'IMPOSTA IN CASO DI CESSIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

Cessione
In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non vi è corrispettivo e l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

La cessione del contratto, sempre fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si deve versare un importo pari al 2 % del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire.
L'imposta dovuta non puಠessere inferiore a 67 euro.

Risoluzione
Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, ha diritto al rimborso delle annualità  successive a quella in corso

Proroga
La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, puಠessere registrata corrispondendo l'imposta per la singola annualità  oppure per l'intero periodo di durata.


QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già  registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni con il Modello F23.

Nel modello occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione.

Entro 20 giorni dal pagamento, va consegnato l'attestato dell'avvenuto versamento.


L'AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE "CONCORDATO"

Sui contratti di locazione immobiliare stipulati secondo il "canale assistito", ossia quelli realizzati in base ai "contratti-tipo" concordati dalle organizzazioni della proprietà  e degli inquilini, il corrispettivo annuo per il calcolo dell'imposta di registro del 70%

Si ha diritto all'agevolazione (riduzione del 30% della base imponibile) se, comunque, sono presenti altri requisiti:

l'immobile locato deve trovarsi in un Comune considerato ad alta "tensione abitativa";
la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.

La riduzione dell'imposta di registro si applica per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga automatica, anche se il Comune dove è situato l'immobile dovesse nel frattempo essere escluso da quelli considerati ad alta tensione abitativa.

Inoltre, spetta anche quando si è scelto di versare l'imposta anno per anno.