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Agevolazioni IRPEF

PER IL PROPRIETARIO

L'Irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di
proprietà , usufrutto o altro diritto reale.

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati riportandoli nella dichiarazione dei redditi. Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.

In particolare, se l'immobile è locato:

ad equo canone, il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo forfetario (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città  di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;

in libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città  di Venezia e in alcune isole della Laguna);

a canone convenzionale (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità  previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità  abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni).

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente. La legge prevede, perà², che i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità .
Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità  dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta.
In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.

Preclusione all'accertamento d'ufficio
Ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati quando si dichiara l'importo maggiore tra:

il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;

il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.

Se, invece, il contratto non è stato registrato, l'ufficio puಠpresumere l'esistenza del rapporto di locazione, salvo documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

In tale caso, ai fini della determinazione del reddito su cui pagare l'Irpef per ciascun anno, si presume, il 10 per cento del valore catastale dell'immobile.
Il valore dell'immobile si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori (rivalutati) previsti ai fini dell'imposta di registro.



PER L'INQUILINO

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d'imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi, a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà  edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

La detrazione d'imposta è di:

495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.


PER IL DIPENDENTE TRASFERITO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione d'imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:


abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;

la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;

La detrazione puಠessere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.



PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità  immobiliari situate nel Comune in cui ha sede l'università  o in Comuni limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Puಠbeneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:

l'università  si trovi in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente;

il Comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l'università ;

il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone "convenzionale", ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.